Il rinvio che non riguarda l’Avvocato
A luglio 2026 il Digital Omnibus ha spostato in avanti gli obblighi sui sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. La notizia è circolata come un “rinvio dell’AI Act”. Per chi guida uno studio legale, questa lettura è pericolosa.
Gli obblighi che toccano la professione forense non sono stati rinviati. Alcuni sono in vigore dal 2025, altri sono diventati applicabili il 2 agosto 2026. Nel frattempo, i Tribunali hanno già fissato lo standard di diligenza per chi usa l’AI negli atti.
La tesi di questo approfondimento è semplice.
L’AI Act non chiede all’Avvocato di rinunciare all’intelligenza artificiale. Gli chiede di usarla con metodo. La conformità non è un adempimento da archiviare. È un modo di lavorare.
In sintesi: cosa cambia e cosa no per l’Avvocato
Cosa cambia
- Lo studio deve garantire un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di AI a chi usa questi strumenti. Dal 23 ottobre 2026 il d.lgs. 179/2026 (art. 47) rende questo obbligo strutturale: i corsi degli Ordini devono includere percorsi specifici sull’uso dell’AI, con un monte ore minimo. Il CNF ha sei mesi per adeguare i regolamenti (entro aprile 2027).
- Informativa al cliente: dal 10 ottobre 2025 il cliente va informato, in modo chiaro, dei sistemi di AI utilizzati.
- Dal 2 agosto 2026 chi interagisce con un sistema di AI, o ne riceve contenuti, deve poterlo sapere.
- Standard di verifica: i Tribunali considerano colpa grave citare in atti fonti generate dall’AI e non verificate.
Cosa no
- La responsabilità.
Resta dell’Avvocato, sul proprio atto. L’AI non la attenua.
- La classificazione degli strumenti.
Gli strumenti che supportano l’Avvocato non sono, in quanto tali, sistemi ad alto rischio.
- Il rinvio.
Riguarda i fornitori di sistemi ad alto rischio, non il lavoro quotidiano dello studio.
Cosa è in vigore oggi e cosa no
Il Digital Omnibus, pubblicato il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio, modifica il Regolamento (UE) 2024/1689. Non lo sospende: sposta in avanti le scadenze più onerose e lascia intatto quasi tutto il resto.
Per lo studio legale la linea di demarcazione è netta.
Rinviato è ciò che riguarda i fornitori di sistemi ad alto rischio. Attivo è ciò che riguarda chi l’AI la usa ogni giorno.
L’alfabetizzazione in materia di AI prevista dall’articolo 4, riformulata dal Digital Omnibus ma non eliminata, è applicabile dal 2 febbraio 2025. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 lo sono dal 2 agosto 2026, mentre l’informativa al cliente imposta dalla Legge 132/2025 è in vigore dal 10 ottobre 2025.
Chi questa estate ha archiviato il dossier AI Act con sollievo ha letto il titolo, non la norma.
L’AI dell’Avvocato è ad alto rischio?
La domanda circola in ogni convegno. La risposta, oggi, è più chiara di un anno fa.
L’Allegato III, punto 8, dell’AI Act considera ad alto rischio i sistemi destinati a essere usati
da un’autorità giudiziaria o per suo conto, per assisterla nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto. Il perimetro è la decisione del giudice. Non il lavoro dell’Avvocato.
Le bozze di linee guida della Commissione europea sull’articolo 6, pubblicate il 19 maggio 2026, vanno nella stessa direzione. Gli strumenti che assistono l’Avvocato nel servizio al cliente non rientrano, in quanto tali, nel punto 8. Sono esclusi, ad esempio, i motori avanzati di ricerca giurisprudenziale.
Ma qui serve precisione.
Non essere ad alto rischio non significa non avere responsabilità. Significa che il peso si sposta. Dagli obblighi tecnici del fornitore alla diligenza dell’Avvocato sul proprio atto.
La classificazione riguarda lo strumento. La diligenza riguarda il professionista.
Legge 132/2025: l’informativa è una promessa al cliente
L’Italia non ha aspettato Bruxelles. La Legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, dedica l’articolo 13 alle professioni intellettuali. Il principio è duplice.
Primo: l’AI è ammessa solo per attività strumentali e di supporto, con
prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Secondo: il cliente va informato dei sistemi di AI utilizzati, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Il Consiglio Nazionale Forense ha messo a disposizione uno schema di informativa, diffuso dagli Ordini territoriali. Lo schema richiama il controllo e la verifica dei risultati ottenuti come condizione d’uso.
Qui sta il punto che spesso sfugge.
L’informativa non è un modulo. È un impegno. Quando l’Avvocato dichiara al cliente di verificare ogni risultato, deve poterlo fare davvero. Con uno strumento che restituisce testo plausibile senza fonti, quella dichiarazione è difficile da mantenere.
La norma non distingue tra modelli generalisti e specialistici, come hanno osservato diversi commentatori; la differenza, però, la fa la prassi. Verificare un’affermazione ricondotta alla sentenza da cui proviene richiede minuti, mentre verificarne una priva di fonte può richiedere di rifare la ricerca da capo.
D.Lgs. 179/2026: la formazione AI diventa obbligo ordinistico
Con il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre e in vigore dal 23 ottobre 2026, il quadro normativo sull’AI si completa in un punto rimasto finora sullo sfondo: la formazione forense.
L’articolo 47 stabilisce che i corsi di formazione professionale iniziale e continua organizzati dagli Ordini debbano includere percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Non è una raccomandazione. La norma interviene sul contenuto stesso dell’obbligo formativo, con un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione. Il Consiglio Nazionale Forense ha sei mesi dall’entrata in vigore per adeguare i propri regolamenti: entro aprile 2027.
L’articolo 49 introduce un ulteriore elemento: l’utilizzo di sistemi di AI da parte del professionista potrà comportare una modulazione dell’equo compenso in base alla classificazione di rischio del sistema utilizzato. La scelta dello strumento, già un atto di diligenza sul piano della responsabilità professionale, diventa rilevante anche sul piano economico.
Il cerchio si chiude.
L’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’articolo 4 dell’AI Act, applicabile dal 2 febbraio 2025, trova ora un’implementazione concreta nel sistema ordinistico italiano. Chi guida uno studio non deve solo garantire un livello adeguato di conoscenza degli strumenti usati: deve attendersi che i colleghi e i collaboratori ricevano formazione certificata. E scegliere gli strumenti di conseguenza.
I Tribunali hanno già deciso lo standard
Mentre il legislatore europeo rivedeva il calendario, la giurisprudenza italiana ha fatto il suo lavoro. In diciotto mesi si è formato un orientamento coerente: le citazioni inesistenti prodotte dall’AI integrano responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Siracusa ha scritto una frase che ogni studio dovrebbe tenere a mente. Che i modelli generativi possano produrre contenuti plausibili ma inesistenti è ormai, per il giudice, un
fatto notorio. Esigibile da qualunque professionista del diritto.
Non è una condanna dell’intelligenza artificiale. Nessuna di queste pronunce la vieta. È una condanna dell’affidamento cieco.
Il problema non è l’AI nell’atto. È l’atto senza verifica.
Cinque domande da fare a uno strumento di AI giuridica
Se la responsabilità resta all’Avvocato, la scelta dello strumento diventa un atto di diligenza. Non una preferenza tecnica. Prima di adottarne uno, conviene porsi cinque domande.
- Su quali fonti ragiona? Un modello generalista lavora su ciò che ha appreso. Uno strumento giuridico deve lavorare su una banca dati integrata, aggiornata, che comprenda anche la giurisprudenza di merito.
- Ogni affermazione è ricondotta alla sua origine? Una norma deve essere vigente. Una sentenza deve essere consultabile. Un riferimento senza fonte è un rischio, non un risultato.
- Il processo è trasparente? L’Avvocato deve poter seguire, passo dopo passo, come si arriva a una risposta. È la condizione per dichiarare al cliente di aver verificato.
- Chi decide cosa entra nell’atto? Lo strumento propone. L’Avvocato sceglie cosa adottare e cosa scartare. Se il flusso non prevede questo passaggio, la prevalenza del lavoro intellettuale resta sulla carta.
- Come vengono trattati i dati del cliente? GDPR, accordo sul trattamento dei dati, solidità del fornitore. Il segreto professionale non si delega.
La scelta di Lextel AI
Lextel AI è stata progettata attorno a un principio che la normativa ha poi reso esplicito:
l’AI è uno strumento di supporto, non un sostituto della riflessione critica.
Per questo l’elemento distintivo della piattaforma è la centralità dell’Avvocato e la trasparenza algoritmica. Ogni attività svolta dall’AI è verificabile, passo dopo passo, grazie alla banca dati giuridica completamente integrata. L’Avvocato controlla gli output, li confronta con le fonti, decide quali contenuti adottare.
Il sistema è stato sottoposto a verifiche e test di conformità rispetto ai requisiti dell’AI Act, con particolare attenzione a trasparenza, gestione dei dati, sicurezza e tutela dei diritti fondamentali. Opera nel quadro dell’AI Act, della Legge 132/2025 e del GDPR, ed è parte del gruppo Tinexta Visura.
Non è conformità dichiarata. È conformità praticabile, ogni giorno, nel lavoro dello studio.
Conformità è metodo
Il Digital Omnibus ha concesso tempo ai fornitori di sistemi ad alto rischio. All’Avvocato non ha concesso nulla, perché all’Avvocato non serviva tempo. Serviva metodo.
Formare lo studio all’uso consapevole dell’AI. Informare il cliente in modo chiaro. Verificare ogni fonte prima che entri in un atto. Sono gli stessi doveri di sempre, applicati a uno strumento nuovo.
La tecnologia può rendere questo metodo più rapido. Non può renderlo facoltativo.
L’AI elabora. L’Avvocato decide.
Per approfondire come Lextel AI affronta la conformità normativa, è possibile consultare la pagina
Uso consapevole e sicuro dell’AI o richiedere una demo con un nostro esperto.